La garanzia RCO: a tutela tua e dei tuoi dipendenti

In caso di infortunio di un proprio dipendente non sempre l’assicurazione obbligatoria INAIL ci tiene lontani da amare sorprese.

Per chi fa impresa l’assicurazione obbligatoria nei confronti dei prestatori d’opera (dipendenti e collaboratori) è un passo fondamentale per la tutela del lavoratore. Tale obbligo consente al dipendente di avere una regolare posizione INAIL. “L’INAIL tutela il lavoratore contro i danni fisici ed economici derivanti da infortuni e malattie causati dall’attività lavorativa ed esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile conseguente all’evento lesivo subito dai propri dipendenti, salvo i casi in cui, in sede penale o, se occorre, in sede civile, sia riconosciuta la sua responsabilità per reato commesso con violazione delle norme di prevenzione e igiene sul lavoro” (FONTE: inail.it).

Come si evidenzia nel paragrafo precedente, in taluni casi, qualora si ravvisi una responsabilità del datore di lavoro per quanto attiene l’infortunio subito dal proprio lavoratore, l’Istituto corrisponderà al lavoratore le somme dovute ma provvederà a rivalersi sul datore stesso per quanto erogato. Ciò fa si che l’impresa debba tutelarsi in proprio contro tale eventualità sottoscrivendo una polizza RCT/O. In particolar modo, la garanzia RCO è l’oggetto di questo articolo.

In primis, condizione necessaria è che l’assicurato sia in regola con quanto cartellocantierestabilito dalla legge per quanto attiene all’assicurazione obbligataria INAIL. Abbiamo detto che se l’Istituto ravvisa una responsabilità del datore di lavoro per l’infortunio occorso dal prestatore d’opera esso busserà alla sua porta per farsi restituire quanto pagato al lavoratore. C’è da considerare che l’obbligazione (contrattuale) che l’Inail ha verso il lavoratore prevede franchigie elevate, e concede una rendita solo in caso di invalidità permanente superiori all’11%. Non certo un’aliquota bassa.  Questi limiti possono non essere ritenuti “congrui” dal lavoratore danneggiato che, nel caso fosse riscontrata una responsabilità civile del datore di lavoro, può agire nei suoi confronti per il ristoro dei maggiori danni subiti siano essi biologici, patrimoniali, morali o esistenziali. In questo caso, la garanzia RCO tiene indenne l’assicurato anche da tali pretese.

Bisogna fare molta attenzione al contenuto della garanzia RCO. Soprattutto per quanto riguarda il massimale scelto. In caso di infortuni particolarmente rilevanti che comportino morte o lesioni gravi o gravissime gli indennizzi che l’Inail è chiamata a pagare possono essere anche consistenti. Tanto quanto la sua eventuale rivalsa. In secondo luogo, spesso la garanzia RCO estende la copertura anche ai soci dell’impresa assicurata, ai familiari coadiuvanti ed ai legali rappresentanti. La presenza o meno di queste estensioni sono contenuti normativi di polizza notevoli e vanno approfonditi in sede di stipula con il proprio assicuratore.  Possono essere previste, inoltre, delle franchigie o delle limitazioni contrattuali in relazione al tipo di danno: sia esso biologico o patrimoniale.

A corollario di questo approfondimento, vi segnalo la garanzia “Buona fede INAIL”. Tale condizione aggiuntiva produce la validità della copertura RCO anche nel caso in cui il lavoratore non sia in regola con gli obblighi di legge sull’assicurazione INAIL, limitatamente (ovvio) ai casi di erronea o inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia.

In conclusione, la garanzia RCO, venduta nelle polizze in abbinata alla garanzia RCT, è una copertura di fondamentale importanza. Non va tralasciato il suo impatto normativo sulla struttura aziendale (società di capitali, di persone o ditte individuali), soprattutto per quanto attiene le persone coperte dalla garanzia (eventuali prestatori d’opera in rapporto parentale con il datore di lavoro). Infine, vanno parametrati con attenzione i massimali di copertura e gli eventuali sottolimiti in relazione alle diverse fattispecie di danno (biologico, patrimoniale, maggior danno).

 

Ilie Rizzato

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