Ecco come fare per indicare il tuo sindaco quale beneficiario di una polizza vita

Scopri come e perché puoi decidere a chi destinare i tuoi soldi senza che qualche parente antipatico o qualche creditore ingordo te li faccia fuori tutti.

La cronaca, come spesso accade, ci dà lo spunto per parlare di strumenti assicurativi che interessano tutte quelle persone che hanno delle somme di denaro da parte e che cercano soprattutto di limitare i rischi finanziari.

Un argomento che riguarda certamente gli imprenditori, i professionisti ma anche altre categorie più in generale che potrebbero avere necessità di “proteggere” queste somme, sfruttando soprattutto i benefici di legge che le polizze possono offrire.

In particolare oggi parliamo delle polizze vita a premio unico, sempre cercando di non essere “troppo tecnici” e di andare alla sostanza delle cose. Tralascerò in questo caso tutti gli aspetti “fiscali” riguardanti la detraibilità/deducibilità dei premi e la tassazione dei rendimenti.

Ti parlerò invece, di dove puoi “mettere” questi soldi e cosa accadrà alla conclusione (o estinzione) del contratto.

Quindi se hai dei soldi da parte, sia sul conto corrente oppure sotto il materasso, l’utilizzo di una polizza vita potrebbe essere di tuo interesse per molti motivi.

Beh, in realtà se li hai sotto il materasso già potrebbe esserci un problema. I premi assicurativi nel ramo vita, infatti, devono assolutamente essere pagati attraverso strumenti tracciabili come assegni, bonifici o bollettini postali.

Non possono essere versati soldi in contanti per nessun motivo. L’intermediario che accetta “soldi in contanti”per il pagamento di polizze vita lo fa violando le normative (ed è un primo campanello di allarme di qualche truffa o raggiro).

Se hai soldi “neri”, mi spiace, ma non li “pulirai” con le polizze vita senza violare le norme antiriciclaggio.

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I premi unici possono essere destinati per una polizza di Ramo I oppure di Ramo III.

Le polizze di Ramo I (rivalutabili) fanno confluire i premi nelle Gestioni Separate, che sono enormi “contenitori” di titoli particolarmente sicuri (titoli di stato, obbligazioni, eccetera) separati patrimonialmente dalla Compagnia. Esse offrono una garanzia contrattuale sul capitale e molto spesso un rendimento minimo. Questo perché i titoli presenti all’interno della Gestione Separata sono contabilizzati al “costo storico”, cioè tenendo conto del loro valore al prezzo d’acquisto fino al momento della vendita o rimborso. Il rendimento della gestione separata dunque è dato dai rendimenti dei titoli in essa contenuti e dalla differenza tra il prezzo di acquisto e di vendita che può dare un plusvalore oppure una perdita. Fattore che permette alle Gestioni Separate di avere andamenti generalmente costanti e non influenzabili dai sali/scendi dei mercati finanziari. Sono in pratica uno dei pochi strumenti “prudenti” che oggi trovi sul mercato.

Non prevedono una scadenza ma possono imporre limitazioni (con penalità) per quanto riguarda i riscatti nei primi anni di vita della polizza. Questo perché il riscatto andrebbe a deteriorare l’equilibrio finanziario sul quale è basato il contratto avendo caricato sui primi anni la maggior parte dei costi (caricamenti, provvigioni, incidenza delle riserve matematiche).

Ovviamente vi sono costi più alti e rendimenti più bassi rispetto agli strumenti meno garantiti. In pratica una polizza di Ramo I assolverà bene il compito di “non farti perdere denaro” se il tuo orizzonte temporale è medio/lungo ma sicuramente non ti farà diventare ricco con i suoi rendimenti.

Le polizze di Ramo III invece possono essere Unit Linked oppure Index Linked a seconda del fatto che siano collegati ad un Fondo Interno della Compagnia (le Unit) oppure ad un particolare indice di riferimento (le Index).

Esse offrono una possibilità di rendimento decisamente più interessante, ma espongono l’assicurato ai rischi finanziari dei mercati. In pratica non è così remota la possibilità che vi possano essere delle perdite di capitale. Cosa che successe ad esempio dopo il crack Lehman Brothers.

Entrambe poi prevedono una scadenza ed ovviamente delle limitazioni al riscatto anticipato sempre attraverso penalità.

Sia le polizze di Ramo I sia quelle di Ramo III però offrono dei benefici di legge, chiamiamoli così, che possono risultare utili.

La designazione del capitale in caso di morte può essere assolutamente libera ed il capitale pagato non rientra nell’asse ereditario.

Cosa che rende questi strumenti assolutamente utili alle persone che stanno predisponendo la successione dei propri beni.

Grazie alla designazione scritta del beneficiario, in caso di morte dell’assicurato, la Compagnia si obbliga contrattualmente a pagare il capitale alla persona indicata ed esso non concorrerà a formare l’ammontare dei beni oggetto dell’eventuale successione (si veda l’art. 1920 c.c.).

Il beneficiario designato può essere chiunque e, tranne che in un caso, non è nemmeno necessario che si proceda ad una sua accettazione formale nel contratto né che ne sia a conoscenza.

Per questo non è raro che spesso, queste polizze, siano utilizzate per tutelare persone non strettamente legate con l’asse ereditario dell’assicurato (si pensi, ad esempio, ad una persona separata che voglia designare quale beneficiaria la propria convivente more uxorio).

Pertanto, se ti sei chiesto se è possibile essere indicati quali beneficiari di polizze vita senza saperlo la risposta è “si”.

In sostanza con la polizza vita puoi prendere una parte dei tuoi soldi, metterli nella polizza e decidere liberamente senza che nessuno possa metterci “bocca”, a chi quei soldi andranno in caso di morte. Con dei “distinguo” che vedremo tra poco.

L’unica persona che può cambiare il beneficiario è l’assicurato stesso in qualsiasi momento e quante volte lo desidera modificando il contratto, oppure con successiva comunicazione scritta oppure per via testamentaria riportando però i riferimenti della polizza.

Come dicevo, pero, ci sono dei “distinguo”: il regolamento IVASS n. 5/2014 ha introdotto nuove e più stringenti regole circa le procedure di verifica della clientela che gli assicuratori devono tenere.

Le norme sono rivolte a combattere con maggior forza il riciclaggio ed il finanziamento illecito al terrorismo ed impongono in capo agli intermediari precisi doveri di verifica sui clienti (e pure sui beneficiari) nel ramo vita.

L’identificazione dovrà avvenire con la presenza fisica del cliente, del beneficiario o dell’esecutore (per le persone giuridiche). Diversamente, saremo in presenza di un rapporto a distanza, per i quali sono previsti obblighi rafforzati di verifica.

Tali protocolli identificativi, che per brevità non vi sto a spiegare, sono maggiormente “severi” in caso di persone politicamente esposte (in quanto più sensibili – così dice il legislatore – al fenomeno della corruzione).

Inoltre nell’apposito questionario predisposto dall’intermediario dovranno essere indicati l’origine del denaro (ad esempio se provenienti da lavoro autonomo, dipendente o altro), le finalità della polizza e l’eventuale legame con il beneficiario.

Quindi se vuoi indicare quale beneficiario della tua polizza vita Totò Riina oppure il califfo dell’Isis non avrai modo di sottrarti alla segnalazione del tuo intermediario all’autorità competente.

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Stessa cosa se il beneficiario sarà il tuo sindaco (persona politicamente esposta). Tutte operazioni “consentite” ma che saranno comunque oggetto di controlli più approfonditi.

Il che significa, in soldoni, che è vero che sei libero di fare ciò che vuoi con i vostri soldi, ma solo fino ad un certo punto.

In un solo caso, poi, il “beneficiario” dovrà dare il suo esplicito consenso: solo quando il contraente/assicurato stabilisca un “beneficiario irrevocabile”. La legge, a tal proposito, stabilisce in quali casi il “beneficiario” perde i suoi diritti: ad esempio attendando alla vita dell’assicurato oppure ingiuriandolo.

“Quindi, se hai una persona da tutelare per la quale vuoi destinare oggi una parte del tuo patrimonio con la garanzia che esso non sarà mai aggredibile né dalle persone del tuo “asse ereditario”né da altre persone (ad esempio i creditori), allora la polizza vita è uno strumento molto utile”

A proposito di “creditori. Un’altra caratteristica importante è data dall’impignorabilità e l’insequestrabilità delle polizze vita.

Questa caratteristica definita dal codice civile è decisamente mutata negli ultimi anni. Infatti l’impignorabilità e l’insequestrabilità sono garantite solo se l’eventuale tentativo di “aggredirle” avviene in pendenza di una responsabilità civile (come ad esempio un fallimento).

Se, invece, l’aggressione patrimoniale avviene in relazione ad una responsabilità penale (come nel caso di evasione fiscale), allora esse possono essere oggetto di sequestro preventivo.

Come pure se l’assicurato, con la stipula dell’assicurazione, abbia voluto volontariamente danneggiare i creditori.

Inoltre, la Cassazione ha da anni imposto un’interpretazione restrittiva circa le “finalità” che la polizza deve avere affinché vengano mantenute le caratteristiche di impignorabilità ed insequestrabilità.

Esse, infatti, sono confermate se la polizza ha finalità “previdenziali” anche se la giurisprudenza, a dire il vero, continua a non essere ancora del tutto univoca in tal senso.

In conclusione, l’utilizzo dello strumento della polizza vita può avere diverse finalità anche lontane dal desiderio di avere “un rendimento finanziario”.

Spesso, anzi, vengono utilizzate come mezzo per sottrarre la disponibilità di una parte del proprio patrimonio dalla possibile aggressione dei terzi (siano essi eventuali creditori oppure persone che rientrano nell’asse ereditario).

Solo in parte, ed in determinate circostanze (come nel caso delle polizze di Ramo I), vi è la garanzia di salvaguardia del capitale e del rendimento. Ma solo nella migliore delle ipotesi i rendimenti raggiunti sono davvero consistenti.

Pertanto, finiti gli anni dei “rendimento boom” oggi le polizze vite possono essere utilizzate per sfruttare al meglio le possibilità che la legge offre, soprattutto con riferimento alla destinazione delle somme in caso di morte.

Stay tuned.

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