Una tassa odiosa e le Compagnie ladre legalizzate

Boom di polizze contraffatte nell’ultimo periodo: siamo sicuri che i truffati siano sempre vittime e basta?

La polizza RC Auto, per il fatto di essere obbligatoria, è da molti percepita come una “tassa odiosa”.

E visto che devi PER FORZA fare un’assicurazione allora anche le Compagnie, complici i governi, sono delle organizzazioni criminali legalizzate.

Se non vi fosse una legge che obbligasse il proprietario dell’auto a stipulare una polizza assicurativa probabilmente gli “assicurati” in Italia sarebbero molto pochi.

L’italiano medio è uno dei più sottoassicurati d’Europa. La maggior parte delle persone che decidono di stipulare un’assicurazione non obbligatoria lo fa dopo aver subito un sinistro. Un’altra buona parte dopo che il sinistro è stato subito da qualcuno a loro vicino (un parente, un amico).

I danni imprevisti sono poco percepiti. E si crede sempre che le disgrazie capitino solo agli altri.

Per cui molti si limitano alle coperture obbligatorie e basta. E, comunque, quando pagano il premio lo fanno con lo sviscerale fastidio con il quale si paga il pizzo.

Qualche imprecazione, tanta rabbia ed il più delle volte la cosa si chiude lì.

Poi però, in alcune persone, s’insinua un velato pensiero. Una sorta di desiderio di riscatto e rivalsa. Quasi un’aspettativa di vendetta verso il SISTEMA.

In alcuni diventa un semplice desiderio occasionale. Come un peccato di gola durante una dieta.

banda-bassotti

In altri molto più che una semplice debolezza, come una scappatella extra coniugale.

Ma in un gruppo di persone, e chi lo sa quanti, si scatena qualcosa che è molto di più. Un qualcosa che è dentro di loro, nella natura, celata magari per anni. Ma viva.

Una natura oscura, che si mostra ogni volta che si apre la possibilità di una scorciatoia. Ogni volta che può essere trovato un trucco, un mezzuccio per “crackare” un sistema che è cattivo e che quindi in fondo se lo merita.

Poco importa se facendolo, passano sopra le persone oneste. Poco importa se facendolo non fanno altro che essere peggio di un sistema che è “marcio” perché così lo definiscono loro per giustificare una oscura natura abbietta.

L’idea che le Compagnie fregano e quindi alla prima occasione cerco di fregarle io è un’idea non così poco comune.

Una volta si aveva l’amico carrozziere, il “CUGGINO” dell’infortunistica o chissà quale parente che, in qualche maniera, gonfiava un sinistro quando se ne presentava l’occasione.

Ma questa sono i piccoli peccatucci che di certo non hanno mai ammazzato nessuno.

No, io mi riferisco a quel gruppo di persone che ha alzato il tiro finendo vittime di un SISTEMA DELLA TRUFFA ben peggiore dei “ladri legalizzati” rappresentati dalle Compagnie assicurative.

Non sto dicendo che i truffati in realtà sono della stessa pasta dei truffatori.

Questo sarebbe ingeneroso e non veritiero, soprattutto per quelle tante persone, magari anziane, che in buona fede si sono fatte fregare.

ivass

Ma pochi giorni fa è l’IVASS, l’istituto di vigilanza delle assicurazioni, ha pubblicato un interessante bollettino dove si segnalavano alcune polizza contraffatte emesse da “fantomatici” gruppi assicurativi.

Tre erano gli intermediari “on line” interessati dal provvedimento:

www.galloassicurazioni.com, www.assipuntodrive.com e www.brokeriamo.it

che spesso avevo trovato su Facebook pubblicizzare polizza RC auto super scontate. Ma guarda un po’.

Ecco le segnalazioni di polizze contraffatte del 2016.

– 14 gennaio 2016. E’ stato segnalato un caso di commercializzazione di polizza rc auto temporanea contraffatta intestata alla società BTA INSURANCE COMPANY SE con sede in Robert – Bosch – Straße 6 – 64807 Dieburg ( Germania), non autorizzata in Italia all’esercizio dell’attività assicurativa.

– 18 gennaio 2016. Sono state segnalate polizze fideiussorie contraffatte intestate a GABLE INSURANCE AG impresa assicurativa con sede legale in Liechtenstein.

– 19 gennaio 2016. Sono state segnalate polizze rc auto contraffatte intestate a HASICSKÁ VZÁJEMNÁ POJIšT’OVNA, A.S. società della Repubblica Ceca abilitata all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia nel ramo rcauto limitatamente alla responsabilità civile del vettore. L’impresa, quindi, non è abilitata a rilasciare polizze per la responsabilità civile auto obbligatoria.

– 2 febbraio 2016. Sono stati segnalati in particolare nella zona di Napoli casi di commercializzazione di polizze r.c. auto contraffatte, intestate alla società T.U.I.R. WARTA S.A., impresa assicurativa con sede legale in Polonia che è abilitata ad operare in Italia nel ramo rc. auto, ma limitatamente alla responsabilità civile del vettore. L’impresa, quindi, non è abilitata a rilasciare polizze per la responsabilità civile auto obbligatoria.

– 12 febbraio 2016. Sono stati segnalati altri casi di commercializzazione di polizze fideiussorie contraffatte intestate a T.U.I.R. WARTA S.A.

– 21 marzo 2016. Sono stati segnalati, soprattutto nella regione Campania, casi di commercializzazione di polizze r.c. auto contraffatte di Great Lakes Reinsurance (UK) SE.

– 4 aprile 2016. L’’impresa di assicurazione inglese China Taiping Insurance (UK) Co. Ltd ha reso noto di aver riscontrato un numero di polizze fideiussorie contraffatte intestate a proprio nome.

– 23 maggio 2016. L’’impresa di assicurazione inglese Aig Europe Limited ha reso noto di aver riscontrato una polizza a copertura degli infortuni di un Istituto Scolastico Paritario nella Provincia di Napoli contraffatta intestata a proprio nome.

– 14 giugno 2016. L’l’impresa di assicurazione COLONNADE INSURANCE S.A. ha segnalato di aver riscontrato due proposte di polizze fideiussorie contraffatte a proprio nome.

– 8 agosto 2016. L’impresa di assicurazione Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft ha reso noto di aver riscontrato alcune polizze vita contraffatte a proprio nome.

– 20 ottobre 2016. L’Autorità di vigilanza rumena (ASF) ha comunicato che sono stati riscontrati tre casi di commercializzazione in Italia di polizze fideiussorie contraffatte intestate a: COMPANIA DE ASIGURARI – REASIGURARI EXIM ROMANIA SA, impresa assicurativa con sede legale in Romania che, pur essendo abilitata ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi, ha comunicato di aver sospeso la sottoscrizione di nuove polizze in Italia.

Se le polizze “taroccate” fossero state dell’Unipol, delle Generali o di AXA potrei anche pensare alla buona fede di chi le ha acquistate.

Ma se acquisti una polizza della Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft oppure cerchi una fideiussione dalla COLONNADE INSURACE davvero vorresti fammi credere che sei stato “imbrogliato”?

Alla stessa stregua con cui puoi dirti imbrogliato se il nigeriano in spiaggia ti ha venduto una borsa di PRADA credendola originale.

Ricordati una cosa: un assicurato “corretto” difficilmente sarà “truffato”. Perché sa benissimo che le Compagnie assicurative (tutte) non sono delle ONLUS. Che le Compagnie Assicurative sono lì per guadagnare.

L’assicurato “corretto” paga e poi (giustamente) si aspetta un servizio. Se non è buono lo cambia. Come farebbe con qualsiasi altro servizio.

L’assicurato “corretto”, anche solo a naso, fiuta il truffatore lontano un chilometro. E capisce se chi ha di fronte è un imbroglione o un vero professionista.

L’assicurato “scorretto”, invece, cerca scorciatoie e attiva mezzucci per “gabbare il sistema”. Ma proprio per questo finisce vittima di chi è ancora peggio di lui. E quindi viene truffato.

Chi si fa abbindolare da qualche “facile” promessa assicurativa di polizza ultrascontata con “improbabili” compagnie straniere forse non è sempre semplicemente uno sprovveduto.

Sono più propenso a pensare che sia qualcuno che, se facesse l’assicuratore, non si farebbe scrupoli a proporre la polizza truffa di cui lui stesso è vittima.

Ilie Rizzato

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Polizze furto: come si dimostra il possesso degli oggetti rubati?

Alcuni consigli per non incorrere nella brutta sorpresa di vedersi rifiutare il pagamento di un sinistro per furto di oggetti in casa 

Le pagine di cronaca dei nostri quotidiani sono piene di notizie relative a furti grandi o piccoli, perpetrati da sempre più impavidi ladri. Dal piccolo appartamento al grande deposito commerciale o industriale le vittime di questi atti delinquenziali sono sempre più in aumento.

Per rispondere alle evidenti necessità di tutela dei propri beni contro questi spiacevoli eventi si può decidere di sottoscrivere una copertura assicurativa che risarcisca il danno subito. Per questa linea di rischio, solitamente, il mercato assicurativo propone dei prodotti standardizzati chiamati “multirischi”, dove abbinando più garanzie (Incendio, Furto, RC capofamiglia, Tutela Legale, Assistenza) si posso ottenere degli sconti importanti.  Ma, parlando della garanzia furto, come facciamo a dimostrare al furtoincasaperito dell’assicurazione che gli oggetti rubati erano veramente in nostro possesso? La semplice elencazione dei beni sottratti rilasciata con denuncia presso le autorità non è sufficiente. Per cui ci si trova di fronte al problema di dimostrare che le cose custodite nell’abitazione violata dai ladri e da loro rubate erano di nostra proprietà. Ma spesso e volentieri, proprio per oggetti che si trovano in case private, non sempre l’assicurato ha possibilità di esibire un titoli (una ricevuta, una fattura o un certificato) che dimostri che quel bene (magari un gioiello o un quadro) era veramente custodito in casa. Si pensi ai gioielli ereditati dalla nonna, oppure ad un orologio ricevuto in regalo per i quali non esistono scontrini fiscali o altri titoli cartacei. Ci sono , quindi, delle piccole regole da seguire per evitare brutte sorprese da parte della propria Compagnia di Assicurazione che, in mancanza di prove, può rifiutarsi di pagare il valore del bene rubato.

L’art. 2697 del codice civile stabilisce che: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda“. Molte sentenze della magistratura si sono orientate comunemente verso l’indirizzo interpretativo secondo cui sia l’Assicurato che deve dimostrare che era in possesso degli oggetti per cui si chiede l’indennizzo per furto. Tale dimostrazione può avvenire con qualunque mezzo che non sia la semplice “autocertificazione”: in particolare il nostro consiglio è quello di fotografare gli oggetti all’interno dell’abitazione (soprattutto se si tratta di oggetti preziosi facilmente asportabili, oppure di quadri, mobili di particolare pregio o strumentazione). Una seconda possibilità arriva dal farsi rilasciare una dichiarazione da parte di un testimone (un conoscente, un parente) che abbia regalato l’oggetto rubato o che affermi che fosse in vostro possesso in casa. Non esiste una modalità stabilita. L’importante è che vi sia una prova documentale valida. Diversamente, in mancanza di qualsiasi di questi titoli (documenti fiscali, certificati, foto o dichiarazioni testimoniali), la Compagnia potrebbe, con buon diritto, rifiutarsi di risarcire il furto dei beni.

 

Ilie Rizzato

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Long Term Care: la soluzione per i problemi di non autosufficienza

Nel mercato assicurativo esiste una polizza non ancora molto conosciuta in Italia che ci tutela contro il rischio di sopravvenuta non autosufficienza

Ci sono eventi che sconvolgono la propria vita e quella delle persone che ci stanno attorno che possono comportare la nostra perdita della capacità di attendere alla mansioni quotidiane più elementari: lavarsi, vestirsi, andare ed usare il bagno, alimentarsi, muoversi. Il venire meno di tali abilità fondamentali può avvenire per un incidente oppure per il sopraggiungere di una malattia, con probabilità crescenti di verificarsi più gli anni passano ed il fiore della gioventù sfiorisce.

Non esiste famiglia dove, prima o poi, anche solo per il fattore invecchiamento, non sia presente una persona non autosufficiente. Una condizione, però, che grava sovente su tutto il “sistema famiglia”, con effetti che si ripercuotono su tutti i suoi membri e non solo sul malato.

Al fine di alleggerire il peso sui propri famigliari o per coloro che famigliari non servizi-infermieristici-domiciliarine hanno, garantirsi un’assistenza costante in caso di sopraggiunta non autosufficienza è possibile grazie ad una polizza: la Long Term Care. Le LTC garantiscono una rendita mensile (più o meno elevata) che può essere usata per le spese che si sostengono per pagare un’assistenza continua (come un’infermiera o una badante) oppure per il pagamento della retta di un istituto che si prenda cura di noi. O per qualsiasi altro motivo inerente l’accompagnamento quotidiano.

I premi pagati sono detraibili nella misura del 19% (con il massimo di Euro 1.291,14) mentre la rendita erogata è esente dall’IRPEF. Ilierizzatoinsurance.it ti propone una soluzione economica e conveniente: se hai tra i 20 ed i 60 anni puoi sottoscrivere una LTC a partire da Euro 90,00 all’anno. Contattaci per avere più dettagli e scopri la convenienza.

Le Long Term Care sono un ottimo strumento per garantirsi un futuro più sereno proprio nel momento in cui la serenità di una vita normale si perde.

Ilie Rizzato

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Tutelarsi contro gli eventi atmosferici

Per tutelare la nostra casa da eventi sempre più violenti e repentini si rende necessaria una valida copertura assicurativa.

Non ci sono più le mezze stagioni

Quante volte ce lo siamo detti? Beh, più che le “mezze stagioni” a mancare sembrano le stagioni come le conoscevamo. Perché le trombe d’aria che da qualche anno compaiono nelle immagini dei nostri Telegiornali nessuno di noi le ricorda. Tetti che volano, alberi sradicati, oggetti lanciati come proiettili nell’aria possono provocare danni alla nostra abitazione. Le spese di riparazione di un tetto possono raggiungere anche i venti mila euro. Una polizza assicurativa, invece, costa molto meno.

Sveliamo subito un inghippo

Per evento atmosferico s’intendono “Uragani, bufere, tempeste, grandine, danniuraganotrombe d’aria, vento e cose da esso trasportate”. Sono compresi i danni da acqua piovana penetrata all’interno dell’edificio da una rottura o breccia. Mentre non sono considerati eventi atmosferici gli allagamenti in genere (ad esempio il riempirsi di acqua al piano terra a seguito di un forte temporale perché l’acqua stessa non riesce a defluire), le inondazioni e ovviamente i movimenti tellurici (in quanto definiti eventi catastrofali, eventualmente assicurabili a parte). Il fulmine, invece, va suddiviso: i danni da azione meccanica della folgore che cade è presente solitamente nella garanzia base “incendio”, mentre la scarica elettrica è coperta dall’eventuale fenomeno elettrico. Attenzione, moltissime polizze rendono valida la copertura per i danni da evento atmosferico solo se tali manifestazioni temporalesche sono riscontrabili in zona su una pluralità di enti. Tradotto: se il temporale danneggia solo le tegole di casa vostra e risparmia per uno strano scherzo del destino tutti gli edifici circostanti (e comunque non vi è segno del fortunale nei paraggi), allora il vostro danno non è in copertura. Fate bene attenzione alla definizione di “evento atmosferico” ed alla sua formulazione. Nelle mie polizze Unipol, ad esempio, questa “limitazione” non è presente. Se nel vostro contratto, invece, è compare la versione di cui sopra sappiate che la copertura presenta un pericoloso “tallone di Achille”.

Attenzione fragile!

Alcuni prodotti assicurativi, inoltre, consentono l’estensione della garanzia per danni da evento atmosferico anche per enti aperti o fragili. Si pensi, ad esempio, ad una tettoia aperta (ma fissa) su più lati che si usa per ricoverare attrezzi o autovetture. Ai porticati oppure ad eventuali (e costose) tende frangisole o a lucernai posti sul tetto. Per i possessori di pannelli solari o impianti fotovoltaici, non va trascurata la possibilità di estendere la copertura per i danni da grandine agli impianti stessi. Tali coperture “extra” hanno un costo, ma spesso per effetto di sconti tecnici e flessibilità varie la loro sottoscrizione può essere vantaggiosa.

fulmine

 

Non trascurate, in una polizza per la casa, la definizione che il contratto fornisce per “abitazione”: alcune polizze (anche tra le Compagnie più prestigiose), non includono camini, terrazze, antenne o tettoie. Sarebbe spiacevole in sede di liquidazione di danno scoprire di non aver diritto a nulla perché la polizza non  ricomprendeva la parte danneggiata nella definizione di abitazione.

 

Costa poco ma serve a molto

Tra IMU, Tares, manutenzioni varie, bollette la casa costa un patrimonio. Perché dovremmo sobbarcarci anche questa ulteriore spesa? Innanzitutto perché se la casa è un bene primario come tale va “tutelato”. Inoltre le coperture più costose in una polizza assicurativa per la casa sono solitamente le condizioni aggiuntive quali spese di ricerca e riparazione, fenomeni elettrici, danni da gelo. Una copertura “base” per incendio, esplosione e scoppio con l’estensione agli eventi atmosferici può costare tra i quaranta ed i settanta euro ogni centomila assicurati. Davvero poca cosa. Soprattutto pensando a quanto costa, eventualmente, ricostruire un’abitazione travolta da una tromba d’aria.

Ultima piccola precisazione per coloro che hanno un mutuo sulla casa ed una polizza stipulata con la Banca. Nove volte su dieci tale copertura riguarda solo i danni da incendio. Non sono compresi, cioè, i danni da evento atmosferico.  Precisazione doverosa visto che non sempre in banca viene spiegata bene l’operatività di tale contratto.

Ilie Rizzato

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Polizze infortuni: meglio leggersele bene (possibilmente prima)

Piccoli consigli su un aspetto non secondario legato alle polizze infortuni: gli eventi parificati all’infortunio e le estensioni.

Per coloro che non ragionano pensando che le disgrazie possono accadere solo agli altri, il mercato delle polizze infortuni offre una miriade di soluzioni. Per un lavoratore in proprio, per chi “tiene famiglia” o semplicemente per chi ha maturato una maggiore sensibilità verso questo tipo di copertura assicurativa la polizza infortuni è un irrinunciabile strumento di protezione per la propria qualità della vita. A seconda dell’evento e delle partite assicurate (caso morte, invalidità permanente, inabilità temporanea, eccetera) il fine ultimo della polizza è garantire un certo capitale (o una certa rendita) nel caso si verifichi un infortunio subito da un soggetto (detto assicurato) produttore di reddito. E proprio a seguito di questo evento dannoso tale capacità di produrre reddito viene compromessa, a volte anche irrimediabilmente.

In-palestra-senza-infortuni-hp_fullMa che cos’è esattamente un infortunio? Esso è un evento fortuito, violento ed esterno, che provoca lesioni corporali obbiettivamente constatabili, aventi come conseguenza la morte, l’invalidità permanente o l’inabilità temporanea della persona che ne è colpita. Pertanto, affinché si verifichi un infortunio (e che quindi sia operante la nostra eventuale polizza) deve verificarsi un evento non prevedibile, accidentale e quindi non voluto o cercato (fortuito), che abbia una manifestazione repentina sull’organismo (violento) e che provenga dal mondo circostante (esterno). Un incidente stradale o lo scivolare per le scale non lascia certo spazio a dubbi interpretativi circa la perfetta aderenza alla definizione di infortunio. Ma che dire, ad esempio, di uno strappo muscolare a seguito di un lavoro fatto in casa o di un esercizio in palestra? E se mi si rompe il tendine di Achille giocando a calcetto il giovedì con i colleghi di lavoro? Bene: tali eventi, in senso stretto, non sarebbero in copertura. A meno che…

Gli americano hanno un detto: “Il diavolo è nel dettaglio”. Nelle polizze, infortunio2invece, il diavolo è nel Fascicolo informativo, quel documento che nessuno mai legge (o si fa leggere) e che, invece, spiega tutto molto chiaramente. Perché le diverse Compagnie propongono parificazioni ed estensioni più o meno ampie alla definizione di infortunio. In ogni Fascicolo Informativo (che vi ricordo vi deve sempre essere consegnato OBBLIGATORIAMENTE prima di sottoscrivere il contratto) troverete l’articolo: “Eventi parificati all’infortunio”. Tale titolo già ci anticipa che i casi elencati non sono infortuni in senso stretto ma vengono comunque considerati tali rendendo le nostre coperture (morte, IP, IT, eccetera) operanti. Tra le varie “parificazioni” che si possono incontrare elenco solo alcune che troverete nella polizza YOUINFORTUNI di Unipol, che mi pare essere maggiormente inclusiva: asfissia non di origine morbosa, annegamento, avvelenamento, colpi di sole o calore, folgorazione, infortuni subiti in stato d’incoscienza o a seguito di malore, lesioni muscolari quali strappi e stiramenti, ernie da sforzo, rottura sottocutanea de tendini. Molte polizze, devo dire, non ricomprendono le lesioni muscolari o articolari: se la cosa non è conosciuta prima posso immaginare i dissidi che sorgono con il proprio assicuratore. Il segreto, in questi casi è solo uno: leggere di più e domandare spiegazioni.

Infine parliamo delle estensioni, cioè eventi che l’assicurato può subire e che comportano l’operatività della garanzia seppur, a volte, con alcuni sottolimiti. Cito come sempre degli esempi: infortuni subiti a seguito di tumulti popolari e scioperi (purché non vi sia partecipazione attiva), a seguito di guerre, insurrezioni, terremoti, alluvioni oppure danni a seguito di colpa grave, imperizia e negligenza che pur facendo venire meno il fattore della fortuità vengono solitamente ricompresi in garanzia nelle migliore polizze infortuni.

Presto tornerò sull’argomento delle polizze infortuni per ulteriori approfondimenti.

Ilie Rizzato

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Danni da calamità naturali, lo Stato non risarcisce più

Con il d.l. 59/2012 il Parlamento ha stabilito il riordino della Protezione Civile e ha scaricato ogni responsabilità dello Stato sui danni a imprese e privati

Tutti abbiamo ancora negli occhi le terribili immagini del terremoto in Emilia del maggio scorso. Ed in molti di noi, in Veneto, sono ancora vivi ricordo e preoccupazione per le scosse avvertite con inusuale forze anche nelle nostre case.

Le polemiche dei mesi successivi sui ritardi dei rimborsi e l’avvio lento della ricostruzione hanno messo in dubbio la capacità dello Stato di far fronte ad eventi di tale portata. Nel maggio scorso, poi,  con la conversione in legge del D.l. 59/2012 (leggi qui il testo) sul riordino della Protezione Civile, il Parlamento Italiano ha posto la parola fine agli interventi pubblici in caso di calamità naturale, trasferendo (o scaricando) di fatto sul privato l’onere di trovare adeguate coperture.

terremoto-emiliaIn questo quadro alcune compagnie assicurative; dopo un iniziale tentennamento, si sono preoccupate di arricchire la loro offerta con delle coperture ad hoc volte a tutelare privati ed aziende, dai possibili danni dovuti a calamità naturali come il terremoto.

Nel catalogo Unipol, sono state inserite le sezioni terremoto sia nel prodotto abitazione (YOUCASA) sia in quello per le aziende (YOUIMPRESA). Il costo di tale copertura, che varia in base alle caratteristiche costruttive e dal limite massimo di indennizzo che si sceglie, varia da provincia a provincia. Viene inoltre data la possibilità di assicurare anche il contenuto e non solo il fabbricato.

In tal senso, il mercato è ancora in evoluzione giacché questa fase è ancora sperimentale, ma vale sicuramente la pena valutare l’opportunità di sottoscrivere tale garanzia che fino a qualche tempo fa pochissime compagnie concedevano.

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